(Cc, articoli 2115 e 2116)
Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all′integrità della posizione contributiva, ha sempre l′interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l′accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell′effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell′Inps.
Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11730