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(Legge 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 6)
Il procedimento relativo alla emanazione del provvedimento di convalida della diffida ad assistere a manifestazioni sportive disposta dal Questore ai sensi dell′articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che il destinatario della diffida, corredata dalle prescrizioni di presentazione di fronte alla autorità di pubblica sicurezza, possa prendere visione, entro il termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, degli atti in base ai quali è stato emesso l′atto a suo carico e possa presentare di fronte al competente Gip una memoria difensiva volta a confutare – nei limiti della sua idoneità a determinare una compressione del suo diritto alla libertà personale – gli argomenti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla adozione del provvedimento contenente le citate prescrizioni.
Proprio onde permettere l′esercizio di tale diritto, da ascriversi al novero delle varie facoltà in cui si articola il diritto di difesa giudiziaria, la convalida del provvedimento – che deve intervenire entro le 96 ore dalla notificazione dell′atto – non può essere disposta dal Gip prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, essendo questo lo spazio entro il quale il “daspato” ha la facoltà di tutelare la propria posizione soggettiva attraverso la presentazione di memorie difensive.
Cassazione penale, Sezione III, sentenza 16 gennaio-19 aprile 2024 n. 16454