“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.
La Suprema corte sottolinea il caso dove a esercitare l’azione non sia il privato nei confronti della Pa ma viceversa. “E’ cioè inusuale che sia la stessa P.A. ad agire ex art. 2041 c.c., giacché essa … è normalmente soggetto convenuto”.
Siamo dunque di fronte a una omissione principalmente imputabile all’ente pubblico: il Comune, richiesto della fornitura, non stipula un contratto scritto, ed eroga comunque il servizio, “così violando la disciplina imperativa, posta a tutela sia dell’ente, che della collettività”.
Le Sezioni Unite dovranno valutare: 1) se, in riferimento al principio affermato dalla sentenza Cass., SU, n. 33954/2023, avuto riguardo alla residualità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. e ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l’azione in parola, l’ipotesi di nullità del contratto della Pa per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico, qualificate ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; 2) se, in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull’ammissibilità dell’azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa Pa e non la sua controparte privata; 3) se, sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell’ammissibilità dell’azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia a oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto – quale possibile azione alternativa, offerta dall’ordinamento già astratto – dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d’indebito oggettivo.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza Interlocutoria 20 gennaio 2025 n. 1284