Cc, articoli 1816 e 1817
E’ compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un’esigibilità immediata del debito di restituzione.
(Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, è stato accertato in fatto che la richiesta di restituzione del mutuante è avvenuta a diversi anni dalla stipulazione del mutuo e dalla erogazione della somma mutuata e non può, pertanto, ritenersi applicabile la disposizione di cui all’articolo 1817 del Cc, che opera esclusivamente in caso di mancata fissazione di un termine per la restituzione dell’importo mutuato, ovvero di restituzione correlata alla possibilità del mutuatario.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28482