Cc, articoli 821, 1356, 1419 e 1815; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 117
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28536