Artifici, raggiri o menzogne
Cc, articoli 1429 e 1439
A norma dell’articolo 1439 del Cc, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che a produrre l’annullamento non è sufficiente una qualsiasi influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono indispensabili artifizi e raggiri che abbiano comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultimo.
(Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la ricorrente, come rilevato dai giudici di appello, non ha dimostrato la ricorrenza di tali presupposti e, anche in questa sede, si limita a reiterare le medesime deduzioni difensive spiegate in appello, non confrontandosi con la ratio della decisione e sollecitando, in sostanza, un riesame delle risultanze istruttorie, precluso al giudizio di legittimità).
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28450