Effetti retroattivi – Esclusione
Cc, articolo 1526; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 72-quater; Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1
In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’articolo 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.
Per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’articolo 1526 del Cc, e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72-quater della legge fallimentare.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 26546