Assemblea dei condomini – Deliberazioni – Condomini assenti o dissenzienti

Assemblea dei condomini – Deliberazioni – Condomini assenti o dissenzienti

Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 100

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’articolo 1137 del Cc ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’articolo 100 del Cpc, quale condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell’approvazione nelle more di altra delibera sostitutiva di quella impugnata, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto che, al tempo della notifica dell’atto di citazione, momento rispetto al quale doveva valutarsi la sussistenza dell’interesse ad agire ex articolo 1137 del Cc, la condomina attrice aveva certamente interesse all’annullamento della delibera de qua inficiata dal vizio formale denunziato e consistente, nella circostanza, nell’omessa convocazione all’assemblea dei condomini chiamata a pronunciarsi ed a deliberare la revoca dell’amministratore in carica e la contestuale nomina del suo successore.

Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza 17 settembre 2024 n. 14118