Necessità dell’acquisizione di riscontri esterni
Cpp, articoli 192, 194 e 196
IL PRINCIPIO
Le regole dettate dall’articolo 192, comma 3, del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, i quali, tuttavia, non rappresentano il fattore di validazione di esse, ma devono essere idonei ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, senza risolversi in autonome prove del fatto e senza che sia necessario che assistano ogni segmento della narrazione.
LA NOTA
La giurisprudenza è consolidata nel senso che le regole dettate dall’articolo 192, comma 3, del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sezioni unite, 19 luglio 2012, Bell’Arte e altri; più di recente, Sezione V, 27 aprile 2023, Giuca; Sezione V, 13 settembre 2023, X.; Sezione III, 12 ottobre 2023, X.). In questa prospettiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non applicandosi nei suoi confronti l’articolo 192, comma 3, del Cpp, e tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (tra le altre, Sezione IV, 26 gennaio 2022, De Robertis; nonché, Sezione II, 25 novembre 2020, Antinori ed altro, dove si è precisato chela necessità di un rigoroso vaglio dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non si traduce nella parificazione della stessa al dichiarante coinvolto nel fatto, in relazione al quale la necessità del reperimento di riscontri esterni è stabilita dall’articolo 192, comma 3, del Cpp: in altri termini, l’imposto vaglio rinforzato dall’attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni eteroaccusatorie non equivale certamente alla negazione dell’autonomo valore probatorio delle stesse, cosicché, qualora possa risultare opportuna l’acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l’intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva; Sezione V, 9 gennaio 2024, X., dove si è affermato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, appare opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 19 settembre-5 novembre 2024 n. 40504