Effettivo pericolo di danno all’ambiente
Cp, articolo 131-bis; Dlgs 152/2006, articolo 256, comma 2
In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131-bis Cp non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l’effettivo pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta.
Tribunale di Torre Annunziata, sezione penale, sentenza 9 aprile 2024 n. 639