Operazioni di vendita di beni sociali prive di ragionevolezza
Legge fallimentare, articoli 216 e 223
In tema di reati fallimentari, la vendita, da parte del liquidatore della società poi fallita, di beni sociali, con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualunque grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza da parte dell’autore di diminuire il patrimonio per scopi estranei al mandato liquidatorio, costituisce condotta disiipativa integrante il delitto di bancarotta fraudolenta.
Tribunale di Nocera Inferiore, sezione penale