Per il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’arresto in flagranza di un soggetto che versi in stato di incapacità di intendere e di volere è illegittimo, perché operato in violazione del divieto posto dall’articolo 385, quando tale stato si manifesti chiaramente all’agente operante al momento dell’intervento e cioè sia immediatamente rilevabile da parte degli operanti sulla base di una ragionevole valutazione delle circostanze concrete; in carenza di tale condizione manifesta e, pertanto, ove la non imputabilità si palesi solo in sede di convalida dell’arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dell’interrogatorio svolto, non è consentito al giudice della convalida inserire nello schema valutativo del controllo dell’attività di polizia giudiziaria, conoscenze acquisite aliunde o comunque diverse da quelle poste a base dell’arresto e del fermo.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 88 e 89 codice penale sul vizio (totale o parziale) di mente, non hanno alcun rilievo eventuali precedenti perizie in quanto, l’inferimità mentale <<va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento>>.
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 29 gennaio 2025 n. 3760