Cc, articoli 817, 1117 e 1362
Al fine di accertare se l’uso esclusivo di un’area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all’edificio di tutti i partecipanti, sia attribuito ad uno o più condomini, è irrilevante la circostanza che l’area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta più proficuamente e frequentemente dal condominio titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, occorrendo all’uopo un titolo di fonte negoziale (che può anche ravvisarsi nel regolamento condominiale cosiddetto contrattuale), posto in essere dall’originario unico proprietario dell’edificio, siccome legittamato all’instaurazione ed al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli articoli 817, secondo comma, e 818 del codice civile, idoneo a conferire al bene natura pertinenziale e la cui interpretazione presuppone un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 28 novembre 2024 n. 30630