Cpc, articolo 615
La condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell’immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l’immissione in possesso dell’esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l’esecuzione può proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del Cpc se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell’immobile in base a un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio.
Cassazione civile, Sezione III, sentenza 21 novembre 2024 n. 30111