Cc, articoli 2943 e 2945
L’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza – che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l’unicità del processo, non può prodursi l’effetto sospensivo ex articolo 2945, secondo comma, del codice civile, operante solo se l’estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio estinto.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 15 novembre 2024 n. 29554