Azioni di difesa – Posizione del convenuto – Contestazione delle richieste attoree
Cc, articoli 949, 1063 e 1067
Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad eccepire l’esistenza della contestata servitù o l’estensione di essa oltre i limiti dedotti dall’attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l’ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario l’impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2024 n. 29867