Cc, articoli 1223, 1385, 1453, 1455 e 2697
In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’articolo 1223 del codice civile.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 28 novembre 2024 n. 30636