Rappresentanza dell’ente – Divieto di rappresentare l’ente da parte del rappresentante indagato o imputato del reato presupposto – Conseguenze in tema di impugnazioni
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 articolo 39
IL PRINCIPIO
La partecipazione attiva dell’ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001, quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell’imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idonea a rendere quanto prima ostensibile l’eventuale “conflitto di interessi” derivante dall’essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. Pertanto, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di una evidente condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal citato articolo 39 e l’inosservanza di tale divieto produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante “incompatibile” all’interno del procedimento penale che riguarda l’ente devono essere considerate inefficaci (cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2015, Gabrielloni) (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante indagato avverso l’ordinanza con cui, per la stessa ragione, era stato dichiarato inammissibile il riesame proposto dall’ente avverso provvedimento di sequestro preventivo).
LA NOTA
Sulla questione, si è autorevolmente affermato che, in materia di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il genrale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera a), del Cpp, la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Sezioni unite, 28 maggio 2015, Gabrielloni).
Cassazione penale, Sezione III, sentenza 9 ottobre-23 ottobre 2024 n. 38890