AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura che ha il compito di offrire assistenza e tutela a tutte quelle persone che, a causa di infermità, lesioni fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi. La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con la Legge n. 6/2004 che ha come obiettivo quello di garantire una sorta di prevenzione giuridica a quei soggetti che hanno un’autonomia ridotta nella vita quotidiana a causa di problemi psico-motori.

La nomina ad amministratore di sostegno è a carico del Giudice Tutelare che sceglie preferibilmente un membro del nucleo familiare della persona da tutelare.
Data l’importanza di questa figura, è opportuno chiarire in via preliminare quali siano le figure vicine al soggetto che possono richiedere la nomina ad amministratore di sostegno:
Coniuge, a patto che non sia separato legalmente; persona stabilmente convivente con l’assistito; i parenti entro il quarto grado: genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, zii e prozii, nipoti e cugini; suoceri e cognati. La procedura ha inizio tramite il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale, in cui si chiede al Giudice di nominare tramite decreto esecutivo l’amministratore di sostegno. Affinché possa essere considerata valida la domanda, è necessario che il ricorso contenga le informazioni relative al beneficiario e all’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico (che può anche essere a tempo determinato o indeterminato); le mansioni dettagliate e specifiche che l’amministratore di sostegno deve compiere per conto dell’assistito; le azioni che il beneficiario può compiere solo ed esclusivamente con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
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