Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Comodato precario

Nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all′uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda", ai sensi dell′articolo 1810 del codice civile, tale disciplina, configurando un′ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell′articolo 1183 del codice civile, non esclude l′applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell′articolo 1183 del codice civile, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell′esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l′immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.

Cassazione, Sezione III, ordinanza 22 maggio 2023 n. 14084