Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Responsabilità oggettiva del committente



Nei confronti dei terzi danneggiati dall′esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all′articolo 2051 del codice civile, la quale non può venir meno per la consegna dell′immobile all′appaltatore ai fini dell′esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito: il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 del codice civile del committente e/o dell′appaltatore.

Cassazione, Sezione III, ordinanza 22 aprile 2022 n. 12909