Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Tabelle millesimali

Approvazione con maggioranza qualificata


L′atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all′articolo 1136, comma 2, del codice civile. La sufficienza del consenso maggioritario per l′approvazione delle tabelle millesimali discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell′esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell′uso. Rivela, invece, la natura contrattuale, e perciò impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione, di cui all′articolo 1123, comma 1, del codice civile.

Cassazione, Sezione II, ordinanza 26 aprile 2022 n. 13024