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04-04-2024
Restituzione immobile
Se è vero, infatti, che l′articolo 1590 del codice civile, al primo comma, esonera il conduttore, quando restituisce la cosa locata, delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto, è tuttavia parimenti vero che, alla luce del principio generale della libertà negoziale derogabile solo da norme inequivocamente (perché ontologicamente) imperative, si è dinanzi a una norma dispositiva, ben potendo le parti regolare, nell′ambito del sinallagma tra loro specificamente concordato, in modo diverso e quindi anche più gravoso per il conduttore gli effetti della condizione in cui versa la cosa locata al momento della riconsegna.
Cassazione, Sezione III, ordinanza 17 maggio 2022 n. 15839