Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Restituzione immobile



Se è vero, infatti, che l′articolo 1590 del codice civile, al primo comma, esonera il conduttore, quando restituisce la cosa locata, delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto, è tuttavia parimenti vero che, alla luce del principio generale della libertà negoziale derogabile solo da norme inequivocamente (perché ontologicamente) imperative, si è dinanzi a una norma dispositiva, ben potendo le parti regolare, nell′ambito del sinallagma tra loro specificamente concordato, in modo diverso e quindi anche più gravoso per il conduttore gli effetti della condizione in cui versa la cosa locata al momento della riconsegna.

Cassazione, Sezione III, ordinanza 17 maggio 2022 n. 15839