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28-02-2024
Salario giusto
Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 14 settembre-2 ottobre 2023 n. 27711
Lavoro e formazione - Retribuzione - Articolo 36 Costituzione - Attuazione - Riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione nazionale di categoria - Necessità - Inapplicabilità - Condizioni. (Costituzione, articolo 36)
Nella attuazione dell′articolo 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall′articolo 36 della Costituzione, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell′art. 384 Cpc)
Lavoro e formazione - Retribuzione - Determinazione del giusto salario minimo - Poteri del giudice - Riferimento ad altri contratti collettivi per mansioni analoghe. (Costituzione, articolo 36)
Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell′art. 384 Cpc).
Lavoro e formazione - Retribuzione - Determinazione del giusto salario minimo. (Costituzione, articolo 36; Cc, articolo 2099)
Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex articolo della Costituzione il giudice, nell′ambito dei propri poteri ex articolo 2099, comma 2 del Cc, può fare altresì riferimento, all′occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell′art. 384 Cpc).
Lavoro e formazione - Retribuzione - Articolo 36 Costituzione - Salario costituzionale - Accertamento - Criteri - Retribuzione lorda - Indice ISTAT di povertà. (Costituzione, articolo 36)
Nell′ambito dell′operazione di raffronto tra salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità. A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontarlo con l′indice ISTAT di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali). Il livello ISTAT di povertà non costituisce peraltro un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente; può però aiutare ad individuare, sotto il profilo della sufficienza, una soglia minima invalicabile. Ma di per sé non è indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo inoltre rispettare l′altro profilo della proporzionalità con la quantità e qualità del lavoro svolto.
Lavoro e formazione - Retribuzione - Articolo 36 Costituzione - Giusta retribuzione - Poteri del giudice del merito - Onere della prova - Distribuzione - Contratti collettivi - Disapplicazione - Ammissibilità. (Costituzione, articolo 36; Cc, articolo 2697)
Quanto ai poteri demandati al giudice in materia di accertamento della giusta retribuzione, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai requisiti indicati dall′articolo 36 della Costituzione, mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all′articolo 36 della Costituzione, deve provare solo il lavoro svolto e l′entità della retribuzione, e non anche l′insufficienza o la non proporzionalità, che rappresentano l′oggetto dell′accertamento giudiziale. Al lavoratore spetta soltanto l′onere di dimostrare l′oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l′allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione. anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista - in relazione alle mansioni esercitate - dal contratto collettivo del settore. Inoltre, la violazione dell′art. 36 Cost. è denunciabile anche se la retribuzione in fatto corrisposta è conforme a quella stabilita dal contratto collettivo, potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore presenti caratteristiche peculiari per qualità e quantità che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettiva, sicché non può escludersi che sia insufficiente la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo.
Lavoro e formazione - Retribuzione - Salario minimo costituzionale - Articolo 36 Costituzione - Indicazioni immediatamente precettive - Poteri del giudice del merito. (Costituzione, articolo 36; Cc, articoli 1419 e 2099).
Il salario minimo costituzionale delineato nell′articolo 36 della Costituzione integra un diritto subiettivo perfetto, che deve rispondere a due fondamentali e diverse esigenze indicate dalla norma. La norma costituzionale non si limita a stabilire >l′an del diritto al salario, ma attribuisce a chi lavora il diritto ad un salario con contenuti qualificanti, che si riferiscono al quantum del corrispettivo oggetto dell′obbligazione contrattuale. Si tratta di indicazioni immediatamente precettive, idonee a conformare le clausole relative al corrispettivo del lavoro contenute all′interno di ciascun contratto di lavoro.
Tali indicazioni interpellano anzitutto gli agenti negoziali (associazioni sindacali e datoriali) in quanto massima autorità salariale. Si rivolgono inoltre al legislatore, chiamato a compiere scelte politiche di valorizzazione e di sostegno al reddito in funzione della promozione individuale e sociale dei lavoratori e delle indeclinabili esigenze familiari a cui lo stesso reddito deve far fronte. In questo contesto il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell′ambito di ogni singolo rapporto oggetto di controversia, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello costituzionale ed in caso di violazione ripristinare la regola violata, dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2099, comma 2 e 1419 Cc).
Lavoro e formazione - Retribuzione - Retribuzione delle ferie - Clausola del contratto collettivo - Nullità - Condizioni - Limiti. (Costituzione, articolo 36; Cc, articolo 2099)
Il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell′orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente.
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 luglio 2023 n. 28320
Lavoro e formazione - Retribuzione - Articolo 36 Costituzione - Verifica se il corrispettivo previsto da un contratto collettivo rispetti i principi costituzionali - Diversità rispetto ad altri contratti collettivi con riguardo alle medesime mansioni - Tasso soglia di povertà assoluta - Fattispecie. (Costituzione, articolo 36)
La circostanza che - nello stesso periodo e con riferimento alle stesse mansioni e allo stesso orario di lavoro a tempo pieno - tre altri contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività prevedano retribuzioni sensibilmente superiori, mette in crisi la presunzione di proporzionalità di cui all′articolo 36 della Costituzione della retribuzione fissata in sede di contrattazione collettiva. Ad analoghe conclusioni si perviene operando il raffronto tra l′ammontare retributivo netto in concreto erogato in applicazione di quel contratto collettivo ed il tasso soglia di povertà assoluta. Al riguardo la scelta quantitativa compiuta dal legislatore nell′introdurre il reddito di cittadinanza, misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all′esclusione sociale offre, infatti, un′autorevole indicazione di quale sia il reddito minimo necessario a sostenere le spese essenziali e dunque concorre anch′esso a determinare la soglia al di sotto della quale la retribuzione deve ritenersi insufficiente alle esigenze di vita. (Nella specie, in applicazione dei principi che precedono il giudicante, ha accertato il diritto del ricorrente, inquadrato nel livello D del Ccnl per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata - Sezione Servizi Fiduciari e che aveva svolto mansioni di addetto all′attività di custodia e sorveglianza presso i vari clienti, a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato nel livello D1 del CCNL, per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati, ha condannato la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo).
Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2023
Lavoro e formazione - Retribuzione - Proporzionata alla quantità e qualità del lavoro di usciere - Applicazione del Ccnl per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati - Diverso contratto collettivo - Inapplicabilità. (Costituzione, articolo 36)
La retribuzione mensile e orario prevista dal Ccnl per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati, appare, anche alla luce degli importi previsti dal legislatore per il beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza, un parametro, oltre che coerente, congruo e ragionevole ai fini di determinare una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire un′esistenza libera e dignitosa, in presenza dell′attività lavorativa resa quale usciere presso un cantiere edile del porto di Messina, inquadrato nel livello retributivo F di altro Ccnl.
Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 21 luglio 2023.