Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-03-2024

Addebito della separazione per violazione degli obblighi di fedeltà e coabitazione


Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 18 dicembre n. 35296

L′articolo 143 del Cc al comma 2, individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell′interesse della famiglia e alla coabitazione. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, l′obbligo di fedeltà è stato collocato al primo posto del menzionato elenco. Tuttavia, nonostante questa particolare rilevanza, il legislatore non offre una precisa definizione della nozione di fedeltà, affidandosi quindi all′evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato vi è chi è ancorato a una definizione essenziale, per la quale il dovere di fedeltà consiste nell′obbligo per i coniugi di astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali. Dall′altra, invece, si offre un′interpretazione evolutiva, in considerazione del costume sociale, per la quale la fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente sessuale, in un′ottica estensiva volta a includere in modo più comprensivo l′impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all′ambito della lealtà e dell′assistenza morale e materiale. Tale seconda interpretazione pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, civile, sezione I, n. 15557/08), secondo cui l′obbligo di fedeltà "è un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l′armonia interna tra essi. (...) In tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante". In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da uno strumento di "garanzia di certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con la quale si è scelto di condividere la vita" (Vadalà, "Obbligo di fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia", a cura di Cagnazzo - Preite - Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478). Da ciò discende che la "violazione dell′obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l′esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti". (Cassazione, civile, sezione I, n. 9472/99).
Questo percorso evolutivo della nozione dell′obbligo di fedeltà non è stato inserito dal legislatore nella disciplina delle unioni civili (articolo 1, comma 1, legge 20 maggio 2016 n. 76), ciò che lo rende, quindi, una caratteristica esclusiva del matrimonio.