Studio Legale Pietrangeli Bernabei
13-03-2024

Compensazione legale e giudiziale

Mancanza del requisito della certezza

Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 17 ottobre-3 novembre 2023 n. 30677

Compensazione crediti: eccezione improponibile se manca il requisito della certezza

LA MASSIMA
Esecuzione civile - Compensazione - Legale o giudiziale - Differenze - Mancanza del requisito della certezza - Improponibilità. (Cc, articoli 1219, 1243, 1298 e 1299)
La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi. Qualora il requisito della liquidità del controcredito manchi ma il giudice ritiene l′eccezione di facile e pronta liquidabilità, può essere dichiarata la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito riconosciuto esistente e può essere sospesa cautelativamente la condanna per il credito principale fino all′accertamento e liquidazione del controcredito. Per la compensazione legale è richiesto che i due contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di pronta e facile liquidazione. Qualora, infine, manchi del tutto il requisito della certezza l′eccezione di compensazione non è in alcun modo proponibile.

Ribaditi i principi di diritto validi per "conguaglio" legale e giudiziale
Nell′ambito di una controversia avente a oggetto la richiesta di un pagamento di somma a fronte della quale veniva sollevata dalla controparte l′eccezione di compensazione, la Suprema Corte di Cassazione, decidendo il giudizio con la sentenza n. 30677/23, ha ribadito dei principi di diritto validi sia nel caso di compensazione legale che in quella giudiziale.

La vicenda
La quaestio iuris era stata originata da un′opposizione all′esecuzione proposta da una società avverso la quale era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori oggetto di un contratto di appalto e nel corso della quale era stata, appunto, sollevata dall′opponente l′eccezione di compensazione perché i lavori non erano stati portati a compimento, obbligando quest′ultima a sostenere i costi per l′esecuzione delle opere non effettuate.
Mentre il primo giudice accoglieva solo parzialmente la domanda, il giudice d′appello, nel frattempo proposto, lo respingeva osservando che, poiché il credito opposto in compensazione era sorto prima dell′emissione del decreto ingiuntivo, l′eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non in sede di opposizione all′esecuzione.
Impugnata la decisione avanti il giudice di legittimità, la Corte preliminarmente ha osservato che l′opponente alcune volte aveva qualificato il proprio credito come "diritto di regresso" altre volte, invece, come "diritto al risarcimento del danno da inadempimento".

La decisione dei Supremi giudici
I Supremi Giudici hanno, quindi, osservato la differenza giuridica delle due contestazioni, in quanto la prima nasce da un pagamento eseguito dal condebitore solidale verso il creditore con conseguente diritto di regresso, ex articolo 1298 del Cc, nei confronti del condebitore, nella misura della metà o per l′intero; la seconda, invece, richiede l′esistenza di un danno e del nesso causale tra i medesimi. La Corte territoriale aveva, comunque, risolto la questione qualificando il credito come nascente da diritto al risarcimento del danno da inadempimento.
Ha, quindi, ribadito la Corte che l′opposizione all′esecuzione costituisce un giudizio di cognizione in cui l′attore ha l′onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto mentre il convenuto ne deve provare i fatti estintivi o modificativi.
In sede di opposizione all′esecuzione è, pertanto, invocabile la compensazione solo se il controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo dell′opposto (Cassazione n. 2438/19, n. 9912/07); la stessa, inoltre, opera di diritto dal giorno in cui vengono a esistenza i crediti reciproci ma il giudice non può rilevarla d′ufficio ex articolo 1242 del Cc.
Nel caso di decreto ingiuntivo, poi, se la coesistenza dei crediti reciproci è anteriore alla pronuncia del provvedimento, il fatto estintivo deve essere eccepito in sede di opposizione all′ingiunzione altrimenti il giudicato che si andrà a formare sul provvedimento monitorio coprirà anche l′eccezione; se, invece, il fatto estintivo si è verificato dopo la formazione del titolo, la compensazione potrà essere dedotta in sede esecutiva (Cassazione n. 28509/18).
Va ricordato che la norma contenuta nell′articolo 1243 del Cc prevede la compensazione legale per due debiti che sono egualmente liquidi ed esigibili e la compensazione giudiziale qualora il debito, opposto in compensazione, non sia liquido ma di facile e pronta liquidazione e, in quest′ultimo caso, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito esistente e può sospendere la condanna fino all′accertamento del credito opposto in compensazione.
Come hanno stabilito le sezioni unite (Cassazione n. 23225/16), il credito è da considerarsi liquido, in relazione alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili, quello determinato nell′ammontare in base al titolo, mentre, per quanto concerne il requisito dell′esistenza, ai fini della compensazione legale, il titolo di credito non deve essere più soggetto a modifiche a seguito di impugnazioni.
Per quanto riguarda, invece, la compensazione giudiziale, solo l′accertamento semplice e facile del controcredito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale.
In sostanza, i requisiti previsti dall′articolo 1243, comma 1, del Cc, validi per la compensazione legale (omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza) debbono sussistere anche per la compensazione giudiziale con la possibilità, in quest′ultimo caso, che il giudice possa liquidare il controcredito opposto in compensazione, qualora il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.
Nel caso in cui il controcredito non sia neppure sorto per la mancanza dei suoi elementi costitutivi, esso non può mai essere idoneo alla compensazione e l′eventuale eccezione dovrà essere necessariamente respinta.
Anche nel caso della cosiddetta compensazione impropria (o atecnica), istituto di elaborazione giurisprudenziale, che si produce quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto giuridico, anche complesso, o da rapporti accessori, essa non può attuarsi quando il credito opposto in compensazione sia privo dell′attributo della certezza.
Qualora, pertanto, manchi del tutto il requisito della certezza l′eccezione di compensazione non è proponibile, tanto se ci si riferisca sia a quella legale che a quella giudiziale.
Ha concluso, quindi, il giudice di legittimità che se, al momento della scadenza dei termini per l′opposizione a decreto ingiuntivo e del maturare delle preclusioni nel giudizio di opposizione a decreto, non esisteva o non era certo il controcredito, non era preclusa al creditore di poterlo far valere in sede di opposizione all′esecuzione.
Poiché il giudice del gravame, pur avendo qualificato il controcredito come risarcitorio, aveva omesso di accertare il momento in cui il suddetto credito poteva dirsi effettivamente sorto, in ossequio ai suesposti principi, la Corte, cassando la decisione gravata, ha ritenuto di rimettere la causa al giudice del rinvio al fine di accertare se il credito, opposto in compensazione, era sorto, determinabile e di facile e pronta liquidazione alla data di scadenza del termine per l′opposizione al decreto ingiuntivo.