Studio Legale Pietrangeli Bernabei
18-03-2024

Attribuzione dell′usufrutto generale su tutti i beni del de cuius: erede o legatario? (Parte prima)

Successioni e donazioni - Successione testamentaria


Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 15-28 novembre 2023 n. 33011
Il soggetto a cui il testatore attribuisce l′usufrutto non ha qualità di erede

LA MASSIMA
Successioni e donazioni - Successione testamentaria - Attribuzione dell′usufrutto generale su tutti i beni del de cuius - Qualità di erede - Esclusione - Contemporanea assegnazione in proprietà di alcuni beni - Irrilevanza.
(Cc, articolo 588)
L′attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto - ancorché generale - sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell′universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all′usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex certa re ex articolo 588 Cc.

Il beneficiario non succede in "universum ius del de cuius"
La pronunzia in commento, sentenza 28 novembre 2023 n. 33011, prende posizione sulla questione, variamente risolta in dottrina come in giurisprudenza, se il soggetto, cui il testatore ha attribuito l′usufrutto - eventualmente generale, cioè di tutti i propri beni, come nella specie - assuma la qualità di erede o, piuttosto (come affermato nella specie dalla Suprema corte) di legatario.
Si osserva, a fondamento di una tale conclusione che l′attribuzione del solo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in universum ius del de cuius. L′assunto lascia perplessi.

La contrapposizione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
La contrapposizione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare - giusta la puntuale previsione dell′articolo 588, comma 1, del Cc - è data dalla circostanza che la prima comprende la universalità o una quota dei beni del testatore, mentre le seconde sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
Ciò che rileva, pertanto, non è tanto il valore economico dell′attribuzione, ma la circostanza che questa riguardi la universalità o una quota dei beni del testatore, senza che possa distinguersi a seconda che sia attribuita al successore la piena proprietà (sulla universalità o una quota dei beni del testatore) o, piuttosto un diritto più limitato (su quegli stessi beni), cioè l′usufrutto.
Se il de cuius, dopo aver nominato Tizio proprio erede, disponga a titolo di legati specificatamente indicati i propri immobili di maggior valore, non per questo può affermarsi che Tizio è un legatario e i beneficiari dei vari immobili sono i reali eredi.
Analogamente l′usufruttuario, di tutti i beni o di una quota di questi, è erede, anche se il valore della attribuzione è minima, rispetto al valore economico dell′intero patrimonio.
Come evidenziato, in motivazione, da Cassazione, sentenza 12 settembre 2002, n. 13310, (su cui infra), a norma dell′articolo 588 del Cc sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie, qualunque sia l′espressione o la denominazione usata dal testatore, che comprendono l′universalità dei beni o una parte di essi considerati come quota dell′asse ereditario, mentre ogni altra disposizione è a titolo particolare ed attribuisce la qualità di legatario.
La figura dell′erede è contraddistinta dalla potenzialità del suo titolo a raccogliere tutti i beni del defunto (o una quota) e quindi a subentrare in tutti i rapporti giuridici trasmissibili.
Orbene l′usufruttuario generale ha un titolo di uguale potenzialità di estendersi a ogni bene. L′attribuzione dell′usufrutto su tutti i beni comprende l′universalità dei beni (l′universum ius, ai sensi dell′articolo 588 del codice civile).
In effetti, in base all′articolo 1010 del codice civile, l′usufruttuario di un′eredità risponde dei debiti, essendo obbligato a pagare le annualità dei debiti e dei legati da cui l′eredità stessa sia gravata. Se fosse legatario non sarebbe tenuto, ai sensi degli articoli 756 e 668 del codice civile.
Del resto nella specie il testatore, oltre a nominare - in pratica - la moglie erede (nell′attribuirle l′usufrutto generale sulla totalità dei suoi beni) le ha anche attribuito alcuni immobili, a titolo di legato.
Pertanto, l′attribuzione per testamento dell′usufrutto generale su tutti i beni, comprendendo l′universum ius ai sensi dell′articolo 588 del Cc, e dunque conferendo al designato un titolo potenzialmente idoneo ad estendersi ad ogni bene, configura un′istituzione di erede.
In particolare, la clausola testamentaria contenente due disposizioni, l′una attributiva di usufrutto generale e l′altra della nuda proprietà, non integra il divieto di fedecommesso in ragione della simultaneità della chiamata del nudo proprietario e dell′usufruttuario, atteso che integra fedecommesso, vietato, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituto) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l′usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo;
b) i chiamati non succedono l′uno all′altro, ma direttamente al testatore;
c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.

L′attribuzione da parte del testatore del suo usufrutto
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che l′attribuzione da parte del testatore del suo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell′universum ius del de cuius, Cassazione, sentenza 15 febbraio 1979, n. 986, che da tale premessa ha tratto la conseguenza che il coniuge, nominato usufruttuario generale per disposizione testamentaria, non acquista la qualità di erede, e, non essendo riservatario che di una quota di usufrutto, ha qualità di terzo per far valere questo diritto suo proprio in contrapposizione a ogni disposizione che lo lede, e, in qualità di terzo può provare, a norma dell′articolo 1417 Cc, senza limiti, e per ciò anche con presunzioni semplici, la simulazione.
Sempre nella stessa ottica in altra occasione sé affermato, altresì, che ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum ius del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi, Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1557, in "Nuova giurisprudenza civile", 2010, I, p. 839, con nota di Tessera D., "Una complessa vicenda successoria: lascito dell′usufrutto, transazione tra coeredi e giudizio di divisione", nonché in "Giurisprudenza Italiana", 2011, p. 562, con nota di Sgobbo C., "Sulla discussa natura del lascito di usufrutto universale" e in "Foro napoletano", 2012, p. 139, con nota di Lavarone L., "La qualificazione giuridica del lascito di usufrutto universale - Il ruolo della volontà testamentaria".

Orientamenti difformi
Ancorché si affermi - nella pronunzia in rassegna - che la giurisprudenza più recente sia costante nelle conclusioni dalla stessa raggiunta, deve segnalarsi - al contrario - essere stato ripetutamente affermato, anche recentemente, che la disposizione testamentaria di attribuzione dell′usufrutto generale sui beni (mobili e immobili) costituisce istituzione di erede e non di legato, come ad esempio, da Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4435, in "Nuova giurisprudenza civile", 2009, I, p. 950, con nota di De Belvis E., "Lascito di usufrutto universale e titolo della vocazione".
In quest′ultimo senso, altresì, Cassazione, sentenza 12 settembre 2002, n. 13310, in questa Rivista, 2002, fascicolo 41, pagina 35 (con nota di Bruno G, "La temporaneità del diritto sembra incompatibile con la qualifica di successione a titolo universale") secondo cui l′attribuzione testamentaria dell′usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede comprendendo tale attribuzione l′universalità dei beni ai sensi dell′articolo 588 Cc.
Nello stesso ordine di idee, infine, deve segnalarsi, che in molteplici occasioni si è affermato - in sede di legittimità - che la scheda testamentaria contenente due simultanee disposizioni, l′una attributiva di usufrutto generale e l′altra della nuda proprietà sull′intero patrimonio, non esclude di per sé la correlativa istituzione di erede, salva l′ipotesi della sostituzione fedecommissaria vietata e nulla ai sensi dell′articolo 692, comma 5, Cc, in quanto non è avulsa dal concetto di disposizione a titolo universale e di comprensione dell′universalità o quota di beni del testatore, ex articolo 588 Cc, costituendo il consolidamento dell′usufrutto con la nuda proprietà, quando verrà a verificarsi, un effetto non della successione, bensì della via espansiva della proprietà (ad esempio, Cassazione, sentenza 21 giugno 1995 n. 7035).
In dottrina, in margine a Cassazione, sentenza 12 settembre 2002, n. 13310, cit., oltre alla già ricordata nota di Bruno G., cfr.: Moncalvo F., "Usufrutto generale sui beni ereditati e sostituzione fedecommissaria", in "Nuova giurisprudenza civile", 2003, I, pagina 649; Capilli G., "Usufrutto generale e qualità di erede", in "Notariato", 2003, pagina 580. Analogo contrasto è ravvisabile in sede di merito.
Ivi, in particolare, si è affermato, tra l′altro:
- nel caso in cui il testatore assegni l′usufrutto generale dei beni al coniuge e istituisca eredi i nipoti ex fratre, deve essere riconosciuta all′usufruttuario la qualità di erede e pertanto la facoltà di scelta di cui all′articolo 550 del Cc, Tribunale di Cagliari, 2 settembre 2004, in "Rivista giuridica sarda", 2005, pagina 157, ove la precisazione che nella predetta ipotesi il mancato esercizio della facoltà di abbandono dell′usufrutto in favore dei beneficiari della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile preclude al coniuge di agire in riduzione per la lesione della legittima;
- in caso di disposizione testamentaria che attribuisce l′usufrutto generale del patrimonio del defunto, la distinzione fra disposizione di ultima volontà a titolo particolare e a titolo universale non deve effettuarsi aprioristicamente, ma caso per caso, in base al criterio oggettivo del contenuto dell′atto e delle modalità dell′attribuzione operata dal testatore e a quello soggettivo dell′intenzione o meno di attribuire beni determinati come quota dell′universalità del patrimonio, Corte appello di Lecce, sentenza 19 giugno 2019, in "Nuova giurisprudenza civile", 2020, pagina 580, con nota di Benni De Sena A., "La qualificazione della disposizione testamentaria attributiva dell′usufrutto universale";
- la disposizione testamentaria con cui il de cuius assegna a uno dei legittimari l′usufrutto generale sull′intero patrimonio ereditario, con esclusione del pagamento dei debiti ereditari, costituisce legato in sostituzione di legittima, Corte di appello di Lecce, 17 luglio 2012, in "Foro italiano", 2013, I, c. 660.
In diverse occasioni - specie nel passato - la Suprema corte ha avuto modo di esaminare la clausola testamentaria che pur attribuendo l′usufrutto su tutti (o parte) dei suoi beni (in genere al coniuge) attributiva all′usufruttuario la facoltà di vendere gli stessi.
Al riguardo si è ritenuto:
- al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l′usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell′usufrutto, con la conseguenza che l′ulteriore disposizione in favore dell′altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (articolo 292 del Cc), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all′istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno o alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l′usufrutto, e l′altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente a oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa, Cassazione, sentenza 20 febbraio 1993, n. 2058, in "Giustizia civile, 1994, I, 223, con nota di Di Mauro N., "Legato di usufrutto generale con facoltà di vendita e fedecommesso di residuo". (Analogamente: quando il testatore disponga l′usufrutto dell′intero suo patrimonio o di parte di esso con facoltà del beneficiario di vendere i beni ereditari in caso di bisogno, è configurabile la istituzione di erede ogni qual volta il riferimento a tale stato valga come semplice raccomandazione del disponente, oppure quando la Determinazione del bisogno è affidata alla valutazione discrezionale del beneficiario stesso, mentre nel caso in cui detta facoltà è condizionata all′obiettivo verificarsi del bisogno, vanno ravvisati due legati, uno puro e semplice, concernente l′usufrutto della eredità, e l′altro, sospensivamente condizionato all′obiettivo verificarsi alla situazione di bisogno, avente per oggetto i beni da vendere per sopperire a questa situazione, Cassazione 21 gennaio 1985, n. 207, in "Rivista del notariato", 1985, II, p. 488);
- la disposizione testamentaria, con la quale il beneficiario (nella specie, coniuge del de cuius) venga nominato con formule abbinanti la qualità di usufruttuario e la concreta facoltà di vendere i beni ereditari, non è tale da escludere nel chiamato medesimo lo status di erede e, eventualmente, di erede fedecommissario de residuo (figura questa valida sotto il vigore del codice civile del 1865), ove, dalla complessiva interpretazione della scheda testamentaria, in relazione a tutte le clausole dettate, risulti la preminente volontà del testatore di attribuire il predetto status, senza apporre vere e proprie condizioni alla facoltà di vendere i beni, incompatibili con i diritti dell′erede, ma solo raccomandazioni di carattere morale, affidate alla valutazione discrezionale del beneficiario medesimo (quale, nella specie, quella di vendere in caso di bisogno), Cassazione, sentenza 26 gennaio 1976 n. 251, in "Foro italiano", 1976, I, c. 1909;
- qualora il testatore lasci l′usufrutto dell′intero suo patrimonio alla moglie, con espressa concessione della facoltà di disporre a sua volontà e di nulla assegnare in vita ai figli, salvo quanto consentito dalla legge, non può ritenersi senz′altro che il testamento contenga un semplice legato di usufrutto, ben essendo configurabile la istituzione di erede quando la facoltà di vendere sia stata concessa dal testatore senza alcuna limitazione, ed è, invece, indispensabile che il giudice svolga una penetrante indagine al fine di accertare quale sia stata la reale volontà del testatore medesimo, Cassazione, sentenza 10 gennaio 1972, n. 68;
- il testamento, con cui il de cuius abbia lasciato l′usufrutto di tutti i suoi beni ad un soggetto con facoltà di vendere per tutti i suoi bisogni senza nessun impedimento ed istituto eredi universali altri soggetti, contiene un′istituzione di erede in favore del primo soggetto e un fedecommesso de residuo in favore degli altri, Cassazione, sentenza 19 febbraio 1970 n. 289, in "Giurisprudenza Italiana", 1970, 1, I, c. 1812, con nota di Marmocchi E., "In tema di lascito d′usufrutto con facoltà di alienazione".