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20-03-2024
Attribuzione dell′usufrutto generale su tutti i beni del de cuius: erede o legatario? (Parte seconda)
Successioni e donazioni - Successione testamentaria
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 15-28 novembre 2023 n. 33011
Il soggetto a cui il testatore attribuisce lusufrutto non ha qualità di erede
LA MASSIMA
Successioni e donazioni - Successione testamentaria - Attribuzione dell′usufrutto generale su tutti i beni del de cuius - Qualità di erede - Esclusione - Contemporanea assegnazione in proprietà di alcuni beni - Irrilevanza. (Cc, articolo 588)
L′attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto - ancorché generale - sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell′universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all′usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex certa re ex articolo 588 Cc.
Sulla contrapposizione tra la nomina a erede e legatario
Sulla contrapposizione tra la nomina a erede e legatario, si è affermato - altresì - che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell′articolo 588 Cc, l′assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l′istituto nell′universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, l′indagine diretta ad accertare se ricorra l′una o l′altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato, Cassazione, sentenza 14 ottobre 2013 n. 23278, in Famiglia e diritto", 2015, p. 260, con nota di Scuderi S., "Sostituzione fedecommissaria e clausola si sine liberis decesserit".
In termini generali:
- per l′affermazione che in materia testamentaria, l′istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accettare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un′applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell′articolo 558 Cc, se l′intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l′intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio, Cassazione, sentenza 31 dicembre 2021, n. 42121, in "Famiglia e diritto", 2022, pagina 761;
- nel senso che l′institutio ex re certa vale a determinare la quota dell′istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicché le ceterae res sono attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituti ex re certa, Cassazione, sentenza 27 gennaio 2022, n. 2521, in "Rivista di diritto di famiglia e successioni", 2022, pagina 164;
- per il rilievo che nell′interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall′articolo 1362 del Cc, applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l′effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l′elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l′assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l′istituito nell′universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli e individuati beni, Cassazione, sentenza 25 ottobre 2013 n. 24163.
Sempre in argomento, in margine alla qualificazione di un legato come "in sostituzione" di legittima, si è osservato:
- la qualificazione stessa pur non richiedendo formule sacramentali, né un′espressa menzione del testatore sull′alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l′attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima, Cassazione, sentenza 31 maggio 2018, n. 13868, in "Rivista del notariato", 2018, p. 1227, con nota di Musolino G., "La distinzione fra istituzione di erede e di legatario"; nonché ivi, 2018, p. 842, con nota di Paganini E., "Quando l′attribuzione testamentaria di usufrutto generale può qualificarsi legato in conto di legittima" e ivi, 2018, p. 1216, con altra nota di Musolino G., "L′usufrutto generale testamentario: lascito di legato o istituzione di erede?";
- al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l′inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l′attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima, Cassazione, sentenza 19 novembre 2019 n. 30082, che ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l′usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all′istituzione di eredi dei figli), nonché Cassazione, sentenza 16 gennaio 2014 n. 824, secondo cui ai fini dell′individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l′intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario con l′attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all′eredità, come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita.
In caso di attribuzione, da parte del de cuius dell′usufrutto (su parte o su tutti i suoi beni) e ai rapporti di tale attribuzione con una sostituzione fedecommissaria si è precisato che la interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del de cuius, attraverso l′analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l′usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene(o dell′intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l′uno all′altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà, Cassazione, sentenze 31 gennaio 2011, n. 2172; 24 febbraio 2009, n. 4435, in "Nuova giurisprudenza civile", 2009, I, p. 950, con nota di De Belvis E., "Lascito di usufrutto universale e titolo della vocazione", nonché Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2008, n. 25698, che ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l′unico utilizzo del termine "proprietà" per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo ben del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l′utilizzo della formula "vita natural durante" per circoscrivere temporalmente il diritto di quest′ultimo.