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20-03-2024
Compravendita posto auto
Il riconoscimento del posto auto non contemplato dal contratto determina un′integrazione del prezzo
Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1436
Si affermano alcuni principi in ordine ai diritti derivanti dall′integrazione ope legis del contratto di compravendita di immobili a uso abitativo del diritto di assegnazione dei posti auto presenti nell′edificio. In primis, si afferma che il riconoscimento del diritto degli acquirenti da parte del giudice non esclude quello del venditore a ottenere il pagamento del corrispettivo. E, soprattutto non è di impedimento che la domanda per ottenere l′integrazione del prezzo non sia stata posta nella stessa causa in cui veniva disposta dal giudice l′integrazione automatica del contratto di compravendita che non contemplava il posto auto. Si afferma il principio cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: la sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell′area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d′uso a favore dell′acquirente di unità immobiliari comprese nell′edificio, attribuisce al venditore, a integrazione dell′originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d′uso sull′area medesima, il quale ha la funzione di riequilibrare le posizioni contrattuali. E comunque il diritto dell′alienante a tale corrispettivo "riequilibrativo" non sorge in via automatica dall′applicazione della norma imperativa, ma è oggetto di autonoma domanda dell′avente diritto. A meno che il giudice del rinvio non accerti la prescrizione del diritto di chiedere l′esecuzione della prestazione, andrà stabilita la misura dell′integrazione relativa ai corrispettivi del diritto d′uso sull′area destinata a parcheggio. A tale domanda autonoma non sono di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione "ope legis". Si tratta di facoltà pienamente legittima riconosciuta alla parte che non l′abbia esercitata nel medesimo processo avviato dalle controparti. Facoltà che alla ricorrente riconosce la Cassazione con l′annullamento della pronuncia di merito, che invece l′aveva disconosciuta.