Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Garanzia di buon funzionamento

Contratto di appalto



Responsabilità e risarcimento - Garanzia di buon funzionamento - Inserimento nel contratto di appalto - Ammissibilità - Conseguenze - Natura integrativa della garanzia - Onere della prova - Distribuzione. (Cc, articoli 1512, 1667 e 2697)
La garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512 del Cc, che in genere è propria della vendita, ma che nell′esercizio dell′autonomia negoziale privata, essendo volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito anche nel contratto di appalto (come nella specie), sorge non direttamente dalla legge ma di regola da un′apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta, o dell′opera appaltata e dell′ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, o per vizi e difformità dell′opera appaltata, ed attua, con l′assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente, essendo normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi e difformità, e della responsabilità stabilita dalla legge, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile fornitagli.
Al riguardo, incombe sull′acquirente, o committente, l′onere di provare l′esistenza della garanzia di buon funzionamento e del cattivo funzionamento della cosa, ma non anche della relativa causa, spettando al garante (venditore o appaltatore che sia) dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio (ad esempio per uso anormale della cosa) del garantito.

Cassazione, Sezione II, ordinanza 20 ottobre 2023 n. 29178