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04-04-2024
Prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva
Regole processuali
Prescrizione in genere - Eccezione di prescrizione - Precisazione se si invoca la prescrizione presuntiva o estintiva - Necessità - Specificazione del tipo di prescrizione e sua durata - Irrilevanza. (Cc, articoli 2934, 2947, 2948 e 2956)
La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l′onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia. Le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria e abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell′obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell′adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l′effetto di far rivivere l′obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell′adempimento dell′obbligazione naturale.
La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti - prescrizione presuntiva ed estintiva - non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all′unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt′altro differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere per chi eccepisce di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria e abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all′interpretazione della volontà delle parti, ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in Cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell′interpretazione della domanda giudiziale, sul quale il giudice di merito si deve confrontare soltanto con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d′ufficio un′azione diversa da quella proposta.
Cassazione, Sezione II, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34464