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04-04-2024
Obbligo di diligenza dell′avvocato
Responsabilità professionale
Avvocati - Responsabilità - Obbligo di diligenza - Doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente - Adempimento - Necessità - Rilascio della procura - Irrilevanza. (Cc, 1165 e 2236)
Nell′adempimento dell′incarico professionale, l′obbligo di diligenza ex articoli 1176, comma 2, e 2236 Cc dell′avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l′avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell′incarico, a indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall′intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull′avvocato l′onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull′opportunità o meno d′iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Cassazione, Sezione II, ordinanza 20 ottobre 2023 n. 29182