Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Dovere di contribuzione

Matrimonio



Matrimonio - Matrimonio in genere - Dovere di contribuzione - Bisogni della famiglia - Nozione - Conseguenze - Ripetibilità delle attribuzioni eseguite - Esclusione. (Cc, articoli 143, 144 e 148)
Il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell′interesse esclusivo dell′altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell′interesse collettivo della famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un′altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell′altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l′acquisto dell′abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ....), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.

Cassazione, Sezione II, ordinanza 13 dicembre 2023 n. 34883