Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Vitalizio alimentare


Atipico - Vitalizio alimentare - Differenza con la donazione - Rilevanza dell′elemento dell′aleatorietà - Sussiste.
(Cc, articoli 581, 588, 770, 12968 e 1362)
Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l′elemento dell′aleatorietà, essendo caratterizzato dall′incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall′obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l′originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus.

Cassazione, Sezione II, sentenza 27 dicembre 2023 n. 36082