Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Clausola risolutiva espressa

Tolleranza da parte creditrice


Clausola risolutiva espressa - Tolleranza da parte creditrice - Vanificazione della clausola - Esclusione.
(Cc, articoli 1362, 1363, 1367 e 1456)
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all′atto di tolleranza, manifesti l′intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell′inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all′esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Cassazione, Sezione III, ordinanza 27 dicembre 2023 n. 36098