Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Clausole elaborate da uno dei contraenti in un unico negozio

Necessità di specifica approvazione


Per adesione - Clausole elaborate da uno dei contraenti in un unico negozio - Necessità di specifica approvazione - Esclusione.
(Cc, articolo 1341)
Per riconoscere l′esistenza dell′obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all′articolo 1341, comma 2, del Cc, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l′intero contenuto del contratto in modo che l′altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all′indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l′altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Cassazione, Sezione II, ordinanza 4 gennaio 2024 n. 234