Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Notificazioni civili

Presupposta necessariamente la parentela e la convivenza con il destinatario dell′atto


Civili - A persona di famiglia - Presupposta necessariamente la parentela e la convivenza con il destinatario dell′atto - Esclusione - Sufficiente l′esistenza del vincolo di parentela o di affinità.
(Cpc, articolo 139)
In tema di notificazioni, la consegna dell′atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell′articolo 139, comma 2, del Cpc, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l′ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell′atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l′esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, iuris tantum, che la "persona di famiglia" consegnerà l′atto al destinatario stesso: resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l′atto, l′onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Cassazione, Sezione III, ordinanza 4 gennaio 2024 n. 246