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08-04-2024
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria
Trasferimento di un immobile dal genitore alla prole
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Trasferimento di un immobile dal genitore alla prole - Impegno assunto in sede di separazione consensuale omologata - Ammissibilità.
(Cc, articoli 1183-1321-1351-1387-1388-2697-2704 e 2901)
Cassazione, Sezione III, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1243
IL PRINCIPIO
É ammissibile l′azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell′impegno assunto in costanza dell′esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l′accordo separativo costituisce esso stesso parte dell′operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l′applicazione dell′articolo 2901, comma 3, del Cc.
LA NOTA
In tema di azione revocatoria, la Suprema Corte ha ricordato che la "datio in solutum" (nel caso in esame attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell′obbligazione ed è quindi assoggettabile all′azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all′inefficacia ai sensi dell′art. 2901, comma 3, del Cc solo l′adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l′estinzione dell′obbligazione è l′effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cassazione, sentenza n. 21358/20). Si è ribadita, quindi, l′esperibilità dell′azione revocatoria a tutela di una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso.