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08-04-2024
Interessi - Interessi convenzionali di mora
Violazione del tasso soglia
Interessi - Interessi convenzionali di mora - Violazione del tasso soglia - Articolo 2 della legge n. 108/1996 - Nullità - Estensione dell′invalidità alla pattuizione degli interessi corrispettivi - Esclusione.
(Cc, articoli 1218, 1224, 1382, 1419 e 1815; Legge 7 marzo 1996 n. 108, articolo 2)
La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all′articolo 2 della legge n. 108/1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l′analoga funzione di remunerare che ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell′attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall′articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell′articolo 1224, comma 1, del Cc.
Cassazione, Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34437