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08-04-2024
Leasing traslativo
Inadempimento
Leasing traslativo - Inadempimento - Applicazione analogica dell′articolo 1526 del Cc - Fondamento - Conseguenze.
(Cc, articoli 1458 e 1526)
Nella assenza di una regolazione legislativa, l′applicazione, per via analogica, della disciplina dell′articolo 1526 del Cc al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest′ultimo e il cosiddetto leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione. Mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall′articolo 1458, comma 1, del Cc, nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta alle regole dell′articolo 1526 del Cc finalizzato all′esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell′autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l′acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell′utilizzatore stesso la restituzione della cosa da parte dell′utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell′articolo 1526 del Cc, un′indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell′equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l′ulteriore possibilità, prevista dal comma 2 dell′articolo 1526 citato, secondo cui qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d′indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l′indennità convenuta.
Cassazione, Sezione III, ordinanza 13 dicembre 2023 n. 34871