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08-04-2024
Assegno di mantenimento
Convivenza stabile con altro soggetto del titolare dell′assegno
Assegno di mantenimento - Convivenza stabile con altro soggetto del titolare dell′assegno - Conseguenze - Onere della prova - Distribuzione.
(Cc, articoli 143, 151, 156 e 2697)
In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all′assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l′obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all′assegno. La prova dell′esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall′obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell′articolo 384 del Cpc).
Cassazione, Sezione I, ordinanza 12 dicembre 2023 n. 34728
Assegno di mantenimento - Convivenza stabile con altro soggetto del titolare dell′assegno - Presunzione di messa in comune delle risorse economiche - Condizioni - Limiti.
(Cc, articoli 143, 151, 156 e 2697)
In presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall′interessato. Perché, peraltro, possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo affettiva ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all′assegno.
Cassazione, Sezione I, ordinanza 12 dicembre 2023 n. 34728