Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Assegno di mantenimento

Fondamento - Misura


(Cc, articolo 156)
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell′articolo 156 del Cc, l′assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell′addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell′assegno di divorzio. Il diritto all′assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale; il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l′assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita.

Cassazione, Sezione I, ordinanza 12 dicembre 2023 n. 34728