Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Parti comuni - Frazionamento della proprietà di un edificio comune

Presunzione legale pro indiviso delle parti comuni


Parti comuni - Frazionamento della proprietà di un edificio comune - Presunzione legale pro indiviso delle parti comuni - Superamento - Presupposti.
(Cc, articoli 817, 818, 1117, 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369 e 1371)
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2024 n. 1615

IL PRINCIPIO
In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell′attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all′uso comune, qual è il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi. Tale presunzione può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all′aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell′immobile contenuta nell′ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà del cortile.

LA NOTA
Come già affermato dalla Suprema Corte nelle precedenti decisioni (n. 27772/23, n. 19435/23 e n. 4856/09), in presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, opera l′articolo 180, comma 1, del Cc, a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all′amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, e nella specie le azioni di carattere reale dirette alla tutela della proprietà o del godimento dell′immobile o all′uso delle parti comuni, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell′altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario. D′altro canto, proprio perché ciascuno dei comproprietari pro indiviso della unità immobiliare ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, nessun rilievo come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado. Diversa questione è quella se l′accoglimento dell′impugnazione proposta dal singolo comproprietario e dunque il giudicato favorevole alla comunione avvantaggino comunque tutti i contitolari del rapporto sostanziale.