Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-04-2024

Parti comuni

Maggiore utilizzo da parte di un partecipante


Parti comuni - Maggiore utilizzo da parte di un partecipante - Nozione di "pari uso" - Conseguenze.
(Cc, articolo 1102)
Le limitazioni poste dall′articolo 1102 del Cc all′uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l′obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Non si richiede che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 10 gennaio 2024 n. 980