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10-04-2024
Servitù pubblica
Di passaggio
Servitù pubblica - Di passaggio - Caratteristiche - Passaggio esercitato solo dai proprietari frontalieri - Esclusione dell′uso pubblico.
(Legge 2248/1865, articoli 51-54; Legge 126/58, articoli 7,9; Cc, articoli 2697, 2727 e 2729)
Affinché un′area privata possa ritenersi assoggettata ad una servitù pubblica di passaggio, del resto, è necessario, oltre all′intrinseca idoneità del bene, che l′uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse, per cui deve escludersi l′uso pubblico quando il passaggio venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere a essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 12 gennaio 2024 n. 1269