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10-04-2024
Acquisto per usucapione - Proprietà di un fondo ad uso agricolo
Mera coltivazione dello stesso
Acquisto per usucapione - Proprietà di un fondo ad uso agricolo - Mera coltivazione dello stesso - Sufficienza - Esclusione - Prova dell′intervenuta recinzione del fondo - Idoneità.
(Cc, articoli 1140, 1158, 1411 e 2697)
In relazione alla domanda di accertamento dell′intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un′attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l′espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l′accertamento dell′intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell′esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell′intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell′intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1121