Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-04-2024

Rovina e difetti di cose immobili

Responsabilità del costruttore


Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità del costruttore - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto - Decorrenza del termine per la denuncia - Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata.
(Cc, articolo 1669)
In tema di garanzia per gravi difetti dell′opera ai sensi dell′articolo 1669 del Cc, il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

Tribunale di Vasto, sezione civile, sentenza 11 novembre 2023, n. 351