Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilità civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanità (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilità professionale (6)
Disabilità (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invalidità (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
15-04-2024
Infortuni sul lavoro
Comportamento negligente del lavoratore
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni e limiti.
(Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18 e seguenti; Cp, articolo 41, comma 2)
Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 5 ottobre-28 dicembre 2023 n. 51455
IL PRINCIPIO
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l′evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
LA NOTA
La giurisprudenza è nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all′interno dell′area di rischio, nella quale si colloca l′obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All′interno dell′area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l′evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. E in ogni caso perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente (di recente, sezione IV, 3 ottobre 2023, Bovini; nonché, sezione IV, 20 aprile 2023, Proc. gen. App. Palermo ed altri in proc. Scopelliti). Sul rilievo, quindi, che la condotta colposa del lavoratore è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento solo se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall′"area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione, si è così precisato che la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore ed alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinandosi in ragione dell′attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite) [Sezione IV, 11 maggio 2022, parte civile Ciraulo ed altri in proc. Lo Nero: nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza assolutoria che aveva ritenuto il nesso eziologico, tra la condotta del datore di lavoro e l′evento, interrotto in ragione della "mera equazione" per cui all′esecuzione di attività non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore consegue l′eccentricità del rischio, per avere il lavoratore infortunato eseguito, d′iniziativa e senza specifico incarico, l′attività nel corso della quale si era infortunato; secondo la Cassazione, era necessario, invece, procedere alla successiva considerazione e valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e, quindi, al rischio in concreto determinatosi in ragione dell′attività lavorativa].