Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-04-2024

Infortuni sul lavoro

Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro


Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Obbligo di vigilanza sugli altri contitolari dell′obbligo di garanzia - Preposto - Limiti - Fattispecie.
(Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18; Codice civile, articolo 2087)
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, le modalità con le quali il datore di lavoro deve adempiere al dovere di vigilanza sul preposto non sono esplicitamente definite dal legislatore, ma la previsione normativa (cfr. articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008) di una necessaria articolazione di ruoli e funzioni sta ad indicare che il controllo richiesto al datore di lavoro non è personale e quotidiano e che, ogni volta che le dimensioni dell′impresa non consentano un controllo diretto, è affidato a procedure: report, controlli a campione, istituzione di ruoli dirigenziali e quanto altro la scienza dell′organizzazione segnali come idoneo allo scopo nello specifico contesto [da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro, evidenziando come dalla stessa sentenza emergesse che questo si era mosso correttamente nell′esercizio dei propri doveri di controllo: avendo provveduto ad elaborare la valutazione dei rischi e a redigere il relativo documento, senza che al riguardo gli fosse stato mosso un qualche addebito; avendo altresì redatto il Pos (Piano operativo di sicurezza), in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nel cantiere presso il quale si è verificato il sinistro; avendo, inoltre, aveva previsto le articolazioni funzionali per lo svolgimento dei lavori in quel cantiere; responsabile di cantiere e caposquadra-preposto]