Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-04-2024

Patto fiduciario


Negozi giuridici - Fiduciari dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva del patto fiduciario e promissiva del trasferimento al fiduciante - Natura di promessa di pagamento - Configurabilitā - Conseguenze - Articolo 1888 del Cc - Applicabilitā.
(Cc, articolo 1888)
La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell′intestazione fiduciaria dell′immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell′articolo 1888 del Cc, una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell′onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Trasferimenti immobiliari "pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad aubstantiam" - Necessitā - Esclusione - Conseguenze sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell′obbligo di ritrasferimento.
Per il fatto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per contro del fiduciante, non č richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dā luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, č idoneo a giustificare l′accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell′obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 6 marzo 2020 n. 6459